Nessuna responsabilità dell'impresa?

30.03.2020

In alcuni contratti si trovano, ben nascoste, delle formulazioni come «inoltre si esclude qualunque garanzia per vizi della cosa e vizi giuridici». Con queste espressioni, l'impresa non fa altro che affermare che la sua responsabilità è limitata esclusivamente alle caratteristiche della casa espressamente citate (ad esempio le apparecchiature e gli elettrodomestici esplicitamente citati).

Cessione dei diritti di garanzia

Spinosa è la situazione in cui all'esclusione di responsabilità è associata la cosiddetta cessione dei diritti di garanzia. Negli stessi contratti, infatti, spesso si legge che «l'impresa cede ai committenti i diritti di garanzia». Con questa formulazione, l'impresa generale (IG) declina qualunque responsabilità per i lavori eseguiti dai singoli artigiani. C'è disaccordo fra i giuristi sul fatto che un'impresa generale possa di fatto cedere i diritti di garanzia in questo senso.

Conseguenze della cessione

Comunque sia, per gli acquirenti di un immobile la cessione dei diritti di garanzia nasconde una trappola: se ci sono vizi da contestare, l'acquirente deve come prima cosa capire quale impresa è responsabile di quali lavori e deve seguire ogni singola ditta subappaltatrice, ogni singolo artigiano e fornitore per garantire che il vizio venga eliminato.

A questo si aggiunge il fatto che determinati diritti di garanzia potrebbero essere già essere andati perduti: se, ad esempio, le fondamenta realizzate all'inizio della costruzione della casa si rivelano difettose e questo vizio non era stato contestato, l'acquirente ha pochissime speranze di rivalersi sull'impresa responsabile.

Nessuna responsabilità in caso di «acquisto d'occasione»​​​​​​​

Esclusioni di garanzia simili a quelle sopra citate sono invece usuali nel caso di immobili preesistenti e di vecchia data. Se, poco dopo avere fatto ingresso nell'alloggio, il riscaldamento smette di funzionare o il tetto si rivela non impermeabile, è molto improbabile poter battere cassa presso il venditore.

Se, invece, si tratta di una costruzione nuova, l'acquirente deve accertarsi di poter chiedere conto all'impresa o al venditore per qualunque vizio dell'opera.

Contratto di acquisto